Art. 4.
(Circolazione pedonale).

      1. Tra gli interventi per la circolazione pedonale rientra in via prioritaria l'organizzazione di itinerari completamente riservati ai pedoni, sia per le zone centrali sia per i quartieri periferici, al servizio delle residenze, delle scuole, delle zone verdi e delle attività direzionali commerciali e ricreative.
      2. Deve altresì essere valorizzata l'individuazione delle zone a traffico veicolare limitato, cioè delle aree da cui deve essere completamente eliminato il traffico veicolare di transito per privilegiare le esigenze locali e, particolarmente, quelle relative all'utenza pedonale. Tali zone devono essere organizzate solo con strade di quartiere e locali.
      3. Gli attraversamenti pedonali devono assicurare la continuità ai percorsi pedonali in corrispondenza delle intersezioni stradali e consentire l'attraversamento delle carreggiate in condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico.
      4. Nel caso di attraversamenti di strade a due o più corsie per senso di marcia, è necessario prevedere sulla carreggiata isole salvagente segnalate e protette, al fine di consentire un più sicuro ed agevole attraversamento.
      5. Deve essere assicurata particolare protezione per l'accesso alle scuole, sia attraverso l'esame della localizzazione ottimale degli ingressi, da non prevedere di norma su strade classificate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2, sia con uso di sovrappassi o di sottopassi pedonali.

 

Pag. 9